Medesani Massimo Agenzia Cattolica Assicurazioni-Divisione FATA
  • Home
  • Servizi Assicurativi
  • IN CASO DI SINISTRO
  • Massimo Medesani Agente Generale
  • News & POST
  • Contatti
  • TRASPARENZA GRUPPO GENERALI
  • TRASPARENZA GRUPPO GENERTEL
  • seguici su facebook
  • seguici su twitter
  • seguici su Linkedin
  • Medesani CARS
ACCEDI all'OSSERVATORIO AGROALIMENTARE
Tramite un contratto di assicurazione ci si garantisce contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio. L'assicurazione ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa limitata e certa".
Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando "quantifica" il danno patrimoniale che esso avrebbe se l'evento garantito (il rischio) si verificasse.
Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio aleatorio).
Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l'eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).
Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro") al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all'assicurato (ovvero agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest'ultimo indicati) il capitale (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.
Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo" viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:
a) tavole statistiche (attuariali);
b) esperienza mutualistica dell'impresa (fabbisogno dell'impresa);
c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).

Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest'ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.
​

COMUNICAZIONI: Il premio assicurativo della polizza vita è detassato se devoluto alla previdenza complementare

4/27/2017

0 Comments

 
Foto
Il premio è detassato se devoluto alla previdenza complementare
A cinque anni di distanza dal varo della Riforma pensionistica approvata dall’allora Governo Monti, la Legge di Bilancio 2017 introduce una serie di importanti novità in materia previdenziale. 
Tra queste, vi è la possibilità di devolvere alla previdenza complementare il premio di produttività esente da tassazione.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia e i vantaggi fiscali di cui beneficia il lavoratore.

Innanzitutto va detto che la Legge di Bilancio per il 2017 è intervenuta sul regime fiscale agevolato per i premi di produttività introdotto, lo scorso anno, con la Legge di Stabilità e che consiste nell’applicazione di un'imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% sui premi di produttività erogati in busta paga, entro il limite di 3.000 € lordi. Gli importi dei premi di produttività erogati in eccedenza rispetto ai limiti concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore e sono assoggettati all’aliquota Irpef ordinaria. 
Questo regime fiscale è valido per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nel periodo di imposta precedente alla ricezione del premio, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €.
Già la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto che il lavoratore potesse scegliere di percepire (in tutto o in parte) il proprio “premio di produzione” come prestazioni di c.d. welfare. In tal caso, gli importi convertiti non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente né sono soggetti all’aliquota sostitutiva agevolata del 10%. 
La più rilevante novità in tema di premi di produttività introdotte nel 2017 consiste nel fatto che i premi di produttività se convertiti in contribuzione al Fondo pensione o al Fondo sanitario non solo non sono tassati con l’imposta sostitutiva del 10% ma non rientrano nel reddito del lavoratore anche nel caso in cui sforino i plafond di deducibilità previsti dalle specifiche discipline (5.164,57 euro per i Fondi pensione e 3.615,20 euro per i Fondi sanitari). L’esenzione di tale tipologia di contribuzione per la previdenza complementare è, peraltro, totale poiché le somme in questione non sono tassate neanche in fase di prestazione.

Per scoprire come garantire un futuro sereno alla tua pensione e sfruttare i benefici della fiscalità agevolata vieni a trovarci in Agenzia ad Albenga e a Savona e affidati ai nostri professionisti!

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa, le Condizioni Generali di Contratto e il Regolamento.
CattolicaPrevidenzaPerLaPensione (PIP) è una forma pensionistica complementare individuale istituita da Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.



0 Comments



Leave a Reply.

    Autore

    Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni-Divisione FATA di Albenga

    Archives

    Marzo 2018
    Ottobre 2017
    Aprile 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017

    Categories

    Tutti

    Feed RSS

Proudly powered by Weebly
  • Home
  • Servizi Assicurativi
  • IN CASO DI SINISTRO
  • Massimo Medesani Agente Generale
  • News & POST
  • Contatti
  • TRASPARENZA GRUPPO GENERALI
  • TRASPARENZA GRUPPO GENERTEL
  • seguici su facebook
  • seguici su twitter
  • seguici su Linkedin
  • Medesani CARS